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Pensioni: Specialità al contrario

pensioniLa recente nota del Dipartimento1 in materia di interpretazione dell’art.12 della Legge n.122/2010 (nota manovra finanziaria) sembra sancire il fatto che le Forze di Polizia non rientrano tra “ i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante per lo svolgimento” ed in conseguenza della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età si ritiene applicabile alla categoria sia il prolungamento di un anno dell’attività lavorativa al raggiungimento del limite di età, sia la finestra mobile di dodici mesi per coloro che accedono alla pensione di anzianità.

Sebbene il Dipartimento non faccia che prendere atto di quanto stabilito dall’INPDAP, il fatto è inaccettabile poiché, proprio perchè l’età è requisito per continuare a svolgere il lavoro di poliziotto, non si applicano alle Forze di Polizia le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.5032 (integrate da ultimo dalla Legge 6 agosto 2008 n.133) in materia di prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, valide invece per tutti gli altri pubblici dipendenti.

D’altronde sull’argomento esponenti dell’attuale Governo, come il Ministro Brunetta, sono più volte intervenuti, ribadendo anche recentemente il concetto testè espresso3. Si tratta di una limitazione che ha effetti tangibili sul trattamento economico di pensione dei poliziotti, soprattutto per coloro che vanno in pensione con il sistema contributivo o misto, in assenza di contribuzione integrativa.

Insomma, con l’attuale quadro normativo, un poliziotto che arriva a 60 anni non può chiedere di continuare a lavorare (come possono fare gli altri pubblici dipendenti a 65 anni), perchè per lui cessa il titolo abilitante ma deve continuare a lavorare ancora un anno, perchè l’INPDAP dice che non rientra tra coloro per cui cessa il titolo abilitante.

Sarebbe bene che la questione si chiarisse, prima che qualche poliziotto di 60 anni prenda a cazzotti qualche direttore INPDAP di 67 anni.

2 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 Art. 16. Prosecuzione del rapporto di lavoro. –

E’ in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

1Vedi allegato 1

3 Vedi allegato 2

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