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Pensioni. Chiarimenti circa le modalità di accesso ai trattamenti

ROMA – Stante le numerose richieste di chiarimenti pervenuteci dagli iscritti di questa O.S. per quanto attiene il pensionamento, si sintetizza la situazione normativa attuale come segue:

MATURAZIONE DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Alla data del 31/12/2010 tutti i dipendenti della Polizia di Stato che erano in possesso dei requisiti previsti da una delle combinazioni specificate, ancorché la cessazione dal servizio avvenga dopo tale data, non devono sottostare ad alcun posticipo del beneficio relativo al trattamento di quiescenza.

1) 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva (art.6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165);

2) 40 anni anzianità contributiva utile (art.6 comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165);

3) 53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza (art.6 comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165).

Come previsto invece dalle leggi n. 122/2010 e n. 111/2011, coloro che hanno maturato o matureranno i requisiti suddetti dal 01/01/2011 al 31/12/2011 acquisiscono il diritto all’accesso al trattamento di quiescenza trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.

Si consideri poi che a decorrere dal 2011, nell’ipotesi in cui i requisiti minimi stabiliti per la pensione di anzianità maturino in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, il differimento di un anno decorrerà esclusivamente dalla maturazione dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità.

Il dipendente dell’Amministrazione nato il 15.05.1954, alla data del 15.05.2011, ipotizzando il possesso del requisito dei 35 anni di anzianità contributiva utile, compie 57 anni di età. Pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto Legislativo 78/2010, l’interessato maturerà il diritto all’accesso alla pensione di anzianità a decorrere dal 15/05/2012.

Nel caso in cui il medesimo dipendente intenda continuare a prestare la propria attività lavorativa fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il ruolo di appartenenza (es. 60 anni), cesserà dal servizio ed otterrà la pensione di vecchiaia a decorrere dal 01/06/2014 in applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 1092/73, acquisendo i benefici pensionistici e previdenziali connessi alla cessazione per limiti di età (non si applica in questo caso il posticipo in quanto si è in presenza di finestra già aperta alla data del 15/05/2012).

Coloro che, matureranno il titolo per il pensionamento di anzianità con i requisiti di cui al punto 2, dall’ 01/01/2012 al 31/12/2012, dovranno aggiungere, oltre che il già sopracitato slittamento di 12 mesi, un ulteriore slittamento di un mese per poter andare in pensione e, dall’01/01/2013 in poi, ulteriori tre mesi.

Coloro che invece raggiungeranno il diritto al pensionamento dal 01/01/2012 al 31/12/2012, con i requisiti previsti dai punti 1 e 3, subiranno il solo slittamento di 12 mesi; mentre dal 01/01/2013 anche questi ultimi subiranno l’ulteriore differimento aggiuntivo di 3 mesi.

Esempi: dipendente con 40 anni anzianità contributiva (punto 2) al 01/01/2012, diritto al pensionamento 01/01/2012, posticipo ai sensi del combinato disposto delle leggi 122/2010 e 111/2011 al 01/02/2013 con decorrenza effettiva assegno pensionistico dal01/02/2013.

Dipendente con 57 anni di età + 35 anni di contributi (punto 1) oppure 53 anni + massimo contributivo, cioè 80%, (punto 3) oppure limiti di età (65 anni dirigente generale, 63 anni dirigente superiore, 60 anni tutti altri ruoli con almeno 20 anni di contributi) al 01/01/2012 o 01/01/2013; diritto al pensionamento dal 01/01/2012 oppure 01/01/2012, posticipo ex legge 122/2010 slittamento di 12 mesi oppure al 01/08/2014 con decorrenza effettiva dell’assegno pensionistico al 01/01/2013 oppure al 01/08/2014.

SLITTAMENTO TERMINI PAGAMENTO INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO ? (LEGGE 148/2011)

Il pagamento dell’indennità di buonuscita da parte dell’Inpdap, fino ad oggi previsto entro i 105 gg. dalla data del pensionamento, per tutti coloro che maturano i requisiti per il pensionamento dal 13/08/2011 in poi, diventa di:

1) 105 giorni per inabilità;

2) 6 mesi per coloro che vengono posti in quiescenza d’ufficio, cioè per limiti di età (60, 63 o 65 anni) o di servizio (40 anni di contribuzione);

3) 24 mesi per tutti gli altri.

Tali limiti temporali per il pagamento dell’indennità di fine servizio non sono inderogabili per l’INPDAP, ma rappresentano il termine dal quale decorrono gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio; pertanto nell’eventualità che l’istituto previdenziale non effettuasse entro i suddetti termini la liquidazione della somma spettante, dovrà calcolare d’ufficio e corrispondere all’avente diritto anche i citati interessi legali.

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