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Attitudinali?

Concorso interno, per titoli di servizio, a 1500 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento

L’art. 4 del bando di concorso (Fasi di svolgimento del concorso) prevede che lo stesso si articoli in due fasi, una attinente alla valutazione dei titoli e l’altra all’ accertamento dei requisiti attitudinali già previsti per l’accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale.

Il successivo art. 7 (Svolgimento degli accertamenti attitudinali) richiama al primo comma l’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, mentre i commi successivi disciplinano nel dettaglio lo svolgimento delle prove attitudinali, disponendo, tra l’altro, che l’eventuale inidoneità comporti l’esclusione dal concorso.

Il medesimo art. 4 del citato decreto ministeriale specifica che l’esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio di polizia, dei requisiti attitudinali per l’accesso ai singoli ruoli indicati nell’allegata Tabella 2 ed in particolare:

“3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale:

  1. Un livello evolutivo connotato da una accentuata capacità sia di valutazione che di giudizio, da un ampio patrimonio socio-culturale e da una modalità espressiva articolata ed efficace. Deve, inoltre, sussistere la capacità di assumere autonomamente decisioni ed iniziative basate sulla realistica consapevolezza delle proprie potenzialità;
  2. Un controllo emotivo basato sulla fiducia in sé, sull’equilibrio del tono dell’umore, sulla capacità di sopportare lo stress conseguente alla gestione di problematiche di media-alta complessità nonché sulla capacità di contenere la tensione conseguente ad un impegno direttivo in circostanze operative;
  3. Una capacità intellettiva orientata da un pensiero articolato e critico, ampio e personale quanto a contenuti e concetti, in grado di fronteggiare problemi anche astratti attraverso idonee strategie risolutive, sostenuto in ciò da adeguate potenzialità logiche sia deduttive che induttive e da poteri mnemonici, attentivi e di osservazione;
  4. Una socialità connotata dall’abilità nello stabilire rapporti interpersonali e dalla capacità nella gestione delle risorse umane, da autorevolezza e da una disposizione motivazionale all’organizzazione, formazione e comando operativo del personale subordinato; dalla sensibilità nel valutare le problematiche dei dipendenti e dalla capacità di acquisire un positivo ascendente su di essi in funzione del mantenimento della coesione del gruppo e del raggiungimento dei risultati prefissi.

Ciò premesso occorre richiamare l’attenzione sul fatto che a partecipare al concorso in questione non sono giovani cittadini estranei all’Amministrazione, né dipendenti provenienti dai ruoli esecutivi, bensì sostituti commissari ultracinquantenni e in molti casi quasi sessantenni alla soglia del pensionamento, con una media di anzianità in servizio di 30 anni,

SI OSSERVA

  1. I sostituti commissari, candidati al concorso in quanto ispettori ante 1995 e divenuti tali attraverso pubblico concorso sulla base delle norme fissate dalla L. 121/1981 e vigente il testo originario del D.P.R. attuativo n. 335/1982, con particolare riferimento all’art. 26 che ne disciplina le funzioni, svolgono quotidianamente e in via ordinaria, anche da ben 34 anni, funzioni marcatamente direttive del tutto analoghe a quelle svolte anche oggi da buona parte dei commissari capo e dei vicequestori aggiunti.
    Quando gli attuali sostituti commissari parteciparono al concorso per ispettore (con annessi test psicoattitudinali), risultandone vincitori ed entrando quindi in ruolo, l’art. 26 del D.P.R. 335/82 specificava che gli ispettori svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa e possono essere preposti alla direzione di unità operative di carattere investigativo con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
    Ancora: alle qualifiche apicali, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità operative di carattere investigativo, nell’ambito delle direttive generali, con piena responsabilità per l’attività svolta.
    Per non dire che gli stessi svolgevano, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale della Polizia di Stato.
    Infine:  nell’espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della polizia di stato.
    Se si comparano tali attribuzioni, anche sotto il profilo lessicale, con quelle che il successivo art. 33 del citato D.P.R. 335/82 prevedeva per le funzioni degli appartenenti al ruolo dei commissari, si scoprirà che esse sono del tutto analoghe.
    In particolare:

    • I vice commissari ed i commissari espletano le suddette funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti.
    • Ai commissari è altresì affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
    • Ai commissari capi ed ai vice questori aggiunti, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell’ambito dell’ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. I commissari capi ed i vice questori aggiunti sono collaboratori dei dirigenti della polizia di stato e li sostituiscono nella direzione di uffici o reparti, in caso di assenza o impedimento.
    • Gli appartenenti al ruolo dei commissari provvedono altresì all’addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della polizia di stato.
  2. I sostituti commissari, per definizione, anzi per denominazione, anche nella loro qualità di sostituti ufficiali di p.s. e comunque sempre nell’ambito delle loro attribuzioni, svolgono in via suppletiva, in caso di assenza o impedimento, le funzioni proprie del ruolo direttivo e persino dirigenziale (eccezion fatta per la carica di autorità locale di p.s.) sostituendo i commissari capo, i vice questori aggiunti e i primi dirigenti anche nella direzione di uffici o reparti come squadre mobili, digos, commissariati sezionali, divisioni etc., oltre che nella direzione dei servizi di o.p..
    Infatti, quando gli attuali sostituti commissari parteciparono al concorso per ispettore (con annessi test psicoattitudinali), risultandone vincitori ed entrando quindi in ruolo, l’art. 26 del D.P.R. 335/82 specificava in tal senso che in caso di assenza o impedimento gli ispettori principali e gli ispettori capo possono sostituire il titolare, che non sia autorità di pubblica sicurezza, nella direzione di uffici o reparti. Lo stesso art. 26, come successivamente modificato dall’art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, aggiunge che in tale circostanza gli appartenenti alla qualifica apicale assumono anche la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.
    Anche in questo caso si evidenzia l’analogia con quanto previsto per i vice commissari dal richiamato testo dell’art. 33 del D.P.R. 335/82: In caso di assenza o impedimento, i vice commissari sostituiscono il titolare nella direzione dell’ufficio o reparto.
    Addirittura l’analogia con quanto previsto dallo stesso articolo per i vice commissari e i vice questori aggiunti: I commissari capi ed i vice questori aggiunti sono collaboratori dei dirigenti della polizia di stato e li sostituiscono nella direzione di uffici o reparti, in caso di assenza o impedimento.
    Peraltro, l’assunzione di tali qualità direttive o dirigenziali, come sottolineato dalla Direttiva del Capo della Polizia n. 333-A/9807.FA.2 dell’1/9/1995 è automatica: “… qualora infatti il dipendente dell’ufficio con qualifica più elevata sia un ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza … subentrerà automaticamente in tali funzioni in caso di assenza o impedimento del funzionario titolare dell’ufficio”.
  3. A questa categoria di personale, ultra specializzata e, si ricorda ancora, di un’età compresa tra i 50 e i 60 anni, dopo oltre tre decenni si chiede di sottoporsi – non per la nomina a Primo Dirigente, ma per quella di vice commissario, peraltro non del ruolo ordinario, bensì di un ruolo ad esaurimento all’esame attitudinale per l’accertamento della idoneità a svolgere funzioni che esercitano già dagli inizi degli anni ’80… dello scorso secolo!
  4. Ad ulteriore conferma della manifesta illogicità della previsione dell’esame attitudinale per i candidati, interviene il paradosso che si realizzerebbe nell’ipotesi in cui venissero accertati casi di inidoneità per la nomina a vice commissario.
    Infatti, i candidati sostituti commissari esclusi dal concorso dovrebbero a rigor di logica e alla luce delle norme che disciplinano le loro funzioni essere dichiarati non idonei anche per l’attuale ruolo che già rivestono da decenni.
    Questo perché le funzioni di carattere direttivo che hanno sempre svolto e a maggior ragione la prerogativa di sostituire gli appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti, svolgendone pertanto le relative funzioni, anche in veste di ufficiale di pubblica sicurezza nei casi previsti, rientrano da sempre nell’alveo delle loro attribuzioni e costituiscono per l’appunto il tratto peculiare del loro profilo professionale.
    Si tratta di funzioni per le quali i sostituti commissari sono stati dichiarati idonei dalla stessa Amministrazione, anche in virtù dell’esame psico-attitudinale a suo tempo sostenuto e dai vincitori brillantemente superato!

Roma 06 novembre 2017

Il Segretario Generale Nazionale
Flavio Tuzi

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